LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha  emesso  la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli 5068/96
 depositato il 16 maggio 1993  -  avverso  la  sentenza  n.  370/01/92
 emessa  dalla  Commissione  tributaria  provinciale di Milano da: VIP
 Casa s.r.l.  amm. unico Tagli Alessandro residente a Milano,  in  via
 Pola, 2, controparti:  ufficio U.T.E. di Milano.
   Con  atto  del  14  luglio 1993 la soc. VIP Casa s.r.l. con sede in
 Milano  via  Pola,  2  propone  appello  contro  la  decisione  della
 Commissione  tributaria  di  1 grado del 14 luglio 1992 nella persona
 dell'amministratore  unico  sig.  Tagli  Alessandro,  avverso  avviso
 classamento catastale di un immobile.
   La Commissione tributaria di primo grado aveva, infatti, dichiarato
 inammissibile  il  ricorso proposto poiche' il ricorso in opposizione
 avanti  al  giudice  tributario  era   finalizzato   all'annullamento
 dell'atto  impugnato  dalla  p.a.  e ne derivava - come condizione di
 proponibilita' del  gravame  -  la  previa  individuazione  dell'atto
 contro il quale si ricorreva.
                              M o t i v i