LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli 5068/96 depositato il 16 maggio 1993 - avverso la sentenza n. 370/01/92 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano da: VIP Casa s.r.l. amm. unico Tagli Alessandro residente a Milano, in via Pola, 2, controparti: ufficio U.T.E. di Milano. Con atto del 14 luglio 1993 la soc. VIP Casa s.r.l. con sede in Milano via Pola, 2 propone appello contro la decisione della Commissione tributaria di 1 grado del 14 luglio 1992 nella persona dell'amministratore unico sig. Tagli Alessandro, avverso avviso classamento catastale di un immobile. La Commissione tributaria di primo grado aveva, infatti, dichiarato inammissibile il ricorso proposto poiche' il ricorso in opposizione avanti al giudice tributario era finalizzato all'annullamento dell'atto impugnato dalla p.a. e ne derivava - come condizione di proponibilita' del gravame - la previa individuazione dell'atto contro il quale si ricorreva. M o t i v i